Dal 1° marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022–febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’Inps, senza l’onere di presentare una nuova domanda. Potranno, invece, presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno unico e quanti avevano, prima del 28 febbraio 2023, trasmesso una istanza che non è stata accolta o non è più attiva. E’ quanto si legge in una nota Inps.
Una misura di semplificazione per l’utenza, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal Pnrr, che punta a valorizzare le banche dati dell’Istituto per rendere alla cittadinanza un servizio innovativo: i dati dell’istanza, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto, che procederà a liquidare la prestazione in continuità. Eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di assegno unico, trasmessa a Inps prima del 28 febbraio 2023, dalla nascita di figli alla condizione di disabilità, dalla separazione alla variazioni iban o alla maggiore età dei figli, dovranno essere comunicate dai richiedenti, integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.
Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, la nota Inps ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno del 2023, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Per la quantificazione dell’Assegno permane, per tutti i beneficiari, l’onere di procedere alla presentazione della nuova Dsu per l’anno 2023. In assenza di una nuova Dsu, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. (Adnkronos)