La ufficialità della cerimonia funebre prevede: il feretro contornato da sei carabinieri in alta uniforme, o appartenenti allo stesso Corpo dello scomparso; onori militari al feretro all’ingresso del luogo della cerimonia e all’uscita; la presenza di un rappresentante del Governo; una orazione commemorativa ufficiale; altri adempimenti eventualmente disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E’ dichiarato il lutto pubblico nazionale o locale secondo le modalità e i contenuti indicati dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Le bandiere degli edifici pubblici sono poste a mezz’asta secondo le indicazioni della presidenza del Consiglio, ferma la disciplina delle bandiere militari. Il ministero degli Affari esteri fornisce istruzioni ai titolari delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e può chiedere ai Rappresentanti diplomatici e consolari stranieri accreditati presso lo Stato italiano l’esposizione delle bandiere a mezz’asta.
Le bandiere esposte all’interno sono abbrunate con due strisce di velo nero a cravatta.
Se lo scomparso era titolare di un organo pubblico, la camera ardente può essere allestita nella sede della stessa istituzione. Negli altri casi è seguita la volontà della famiglia o la consuetudine dell’ente o le consuetudini locali.
La famiglia dello scomparso sceglie il luogo della celebrazione, consultandosi con l’Ufficio del Cerimoniale di Stato della presidenza del Consiglio dei ministri.
Fuori dei casi di esequie di Stato, nei casi di eventi luttuosi che colpiscano particolarmente la coscienza comune, possono essere motivatamente previsti funerali solenni.