Biglietti aerei, l’ABC del rimborso per motivi di salute

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(Adnkronos) – Può capitare che, proprio pochi giorni prima della partenza, ci si ammali al punto da non poter più partire. In questi casi, purtroppo, non si hanno molte alternative: bisogna rinunciare alla partenza e annullare il viaggio. Ma cosa succede ai soldi spesi per acquistare il biglietto aereo? In questi casi, infatti, oltre alla rinuncia della vacanza, uno dei problemi principali che affligge i viaggiatori è la perdita dei soldi utilizzati per acquistare il volo. Sicuramente, spiega l’Unione nazionale consumatori, chi ha stipulato una assicurazione di viaggio potrà ricevere il rimborso del biglietto aereo tramite una specifica richiesta da presentare direttamente all’assicurazione. 

Non tutti sanno, però, che anche in assenza di un’apposita assicurazione sul viaggio è possibile ottenere il rimborso del volo in caso di annullamento del viaggio per malattia o per altro impedimento, a condizione che ricorrano i presupposti previsti dalla normativa dettata in materia. Vediamo quindi più nel dettaglio quando e come si può richiedere il rimborso.  

Come si fa ad ottenere in rimborso del viaggio annullato per motivi di salute? La principale norma di riferimento è rappresentata dal Codice della Navigazione che, all’art.945, stabilisce che: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni”. Un’altra fonte normativa importante è il Codice del Turismo, che però si applica solo ai pacchetti turistici ‘tutto compreso’. 

Tornando all’art.945 del Codice della Navigazione, si parla di “causa non imputabile alla volontà del viaggiatore” senza, però, fornire una chiara definizione di cosa debba intendersi per causa non imputabile. Sicuramente, tra le cause non imputabili alla volontà del viaggiatore e che giustificano la possibilità di richiedere il rimborso del biglietto aereo ci sono la malattia o impedimento fisico del titolare della prenotazione come un grave infortunio, un intervento chirurgico urgente o addirittura un ricovero.  

A titolo di esempio, è stato riconosciuto dai giudici italiani il diritto al rimborso integrale del prezzo del viaggio a favore di un turista, il quale aveva richiesto l’annullamento di una vacanza studio a causa dell’insorgenza di una polmonite. 

Ovviamente, negli ultimi anni, con l’avvento della pandemia, i casi di annullamento di un viaggio per motivi di salute, o anche per un tampone positivo, sono aumentati in maniera esponenziale.  

Oltre che per la propria malattia, si può richiedere il rimborso del biglietto aereo anche nell’ipotesi in cui la malattia o l’impedimento fisico riguardi un familiare o un prossimo congiunto. In questi casi, infatti, la legge consente la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato per l’acquisto del biglietto. Tale principio trova conferma anche in alcune sentenze, nelle quali le istanze di rimborso presentate dai consumatori sono state accolte dai giudici. 

Per fare un esempio, è stato riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute a favore di due novelli coniugi, che si sono trovati costretti ad annullare il viaggio di nozze a causa del ricovero d’urgenza della madre della sposa, colpita da una improvvisa malattia. In tale circostanza, i giudici hanno ribadito che l’annullamento del viaggio ed il relativo rimborso può essere concesso non solo nel caso in cui la malattia colpisca direttamente il viaggiatore, ma anche nell’ipotesi in cui l’impedimento di natura sanitaria interessi un familiare, a condizione che sia sopravvenuto ed imprevedibile. 

Inoltre, tra le cause che legittimano l’annullamento del viaggio in base all’interpretazione fornita dalla giurisprudenza, c’è anche un lutto in famiglia, a condizione che sia improvviso, sia avvenuto successivamente alla prenotazione del volo (o eventualmente dei voli) e sia venuto a mancare: un coniuge o un partner dell’unione civile, oppure un parente di primo grado in linea retta (come un genitore o un figlio), o un parente di secondo grado (un fratello, una sorella, un nonno o un nipote). Non si potrebbe, invece, richiedere il rimborso, secondo la giurisprudenza, se il lutto colpisce un parente di terzo grado come uno zio, o di quarto grado come ad esempio un cugino. 

Per poter ottenere il rimborso in seguito all’annullamento del viaggio per causa non imputabile, è necessario contattare immediatamente la compagnia aerea o l’agenzia turistica presso cui è stata effettuata la prenotazione e il pagamento del viaggio: per ottenere il rimborso, occorre inviare tempestivamente alla compagnia aerea o all’agenzia tutta la documentazione necessaria ad attestare l’impossibilità a partire. Per intenderci, bisogna dimostrare, attraverso appositi certificati, l’effettiva gravità della malattia e, in caso di lutto, che si tratti di un evento improvviso e successivo alla prenotazione. 

In sintesi, insieme alla richiesta, bisogna presentare: documento d’identità di chi rinuncia al volo; titolo di viaggio, ossia il biglietto aereo o, in alternativa, il documento di prenotazione rilasciato dall’agenzia; certificato medico che attesti la gravità dello stato di salute (rilasciato dal proprio medico di base, da un medico di una struttura privata oppure dall’ospedale o dalla struttura sanitaria coinvolta nel caso ci sia o ci debba essere un ricovero); certificato di morte del familiare nel caso in cui l’annullamento del viaggio sia determinato da un lutto improvviso. 

Potrebbe accadere che le compagnie aeree rifiutino di rimborsare il viaggiatore oppure offrano al viaggiatore la sola possibilità di ottenere un voucher, ossia un buono da utilizzare per l’acquisto di un volo successivo. In questo caso si possono contattare gli esperti Unc dello sportello Turismo e viaggi per ricevere assistenza. 

 

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